L'offerta turistica del Trentino è caratterizzata da una diffusa disponibilità di alloggi (case e appartamenti) di privati a scopo turistico. La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede la necessità di realizzare una base dati, sistematica e completa, dedicata a questo specifico comparto dell'ospitalità, anche al fine di consentire l'attivazione di coerenti politiche di supporto al comparto ed ai relativi servizi locali.
In relazione a quanto introdotto con l'articolo 37 bis della legge è tenuto alla comunicazione prevista per gli alloggi per uso turistico chiunque offra in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo.
La comunicazione non riguarda gli alloggi già considerati in altre strutture ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge. La comunicazione non riguarda neppure le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
La comunicazione deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino variazioni nelle caratteristiche o nella destinazione dell'immobile rispetto a quanto comunicato in precedenza. Il medesimo articolo 37 bis della legge prevede che l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Nelle sezioni sotto elencate sono presenti le indicazioni operative per il cittadino e gli operatori delle Aziende per il Turismo e Consorzi Pro Loco.
I soggetti tenuti alla comunicazione possono compilare il modello cartaceo "modello di comunicazione alloggi", da consegnare al Comune di competenza oppure possono utilizzare direttamente la specifica funzionalità on-line, disponibile all'indirizzo http://www.alloggituristici.provincia.tn.it.
Ogni cittadino può operare direttamente con la funzionalità on-line utilizzando come accreditamento la CPS (Carta Provinciale dei Servizi), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico Identificazione Digitale).
Tutte le comunicazioni andranno ad implementare le informazioni gestite dal Sistema Informativo del Turismo.
I cittadini che non possono realizzare direttamente la comunicazione on-line, in alternativa alla presentazione presso il Comune, potranno inoltre presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Azienda per il turismo o Consorzio pro loco): in questo caso il modello cartaceo correttamente compilato sarà inserito nel sistema on-line a cura dell'operatore.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio è tenuto anche a:
Tutti coloro che concedono in locazioni alloggi turistici previsti all’art. 37 bis della l.p. 7/2002 sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, ANCHE CHI OFFRE UN UNICO ALLOGGIO.
L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it.