

L'esercizio dell'attività di organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorni nonché di pacchetti turistici in Provincia di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m..
Con le leggi provinciali n. 1 del 18 febbraio 2002 e nr. 3 dell' 11 marzo 2005 sono state introdotte alcune sostanziali modifiche alla disciplina.
Modifiche introdotte dalla legge provinciale 18 febbraio 2002, n. 1
Modifiche introdotte dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 11
Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo, sulla base di apposito modello approvato con determinazione n. 233 dd. 18/7/2002 dal Dirigente del Servizio Turismo, allegando la documentazione stabilita.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Servizio Turismo previo accertamento dei seguenti requisiti:
L'apertura di filiali di agenzie di viaggio non è soggetta ad autorizzazione, ma è necessario comunicare preventivamente l'attivazione delle medesime al Servizio Turismo allegando la documentazione stabilita con determinazione n. 233 dd. 18/7/2002 dal Dirigente del Servizio Turismo ed indicata nell'apposito modello. Il Servizio Turismo provvederà a verificare i requisiti previsti (esistenza di una sede regolarmente autorizzata, estensione dell'assicurazione alla filiale, verifiche sui locali). Le agenzie possono operare con un unico Direttore tecnico, indipendentemente dal numero di filiali aperte.
L’autorizzazione è personale, vale solo per i locali in essa indicati, non può essere ceduta e può essere sospesa o revocata per inosservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. La stessa consente sia l’attività di organizzazione (tour-operator), sia di intermediazione, sia di vendita diretta al pubblico e non differenzia fra le attività di in-coming e di out-going.
Le agenzie di viaggio e turismo sono iscritte nell'apposito Elenco delle agenzie istituito presso il Servizio Turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
I mutamenti nella titolarità compresi quelli determinati da variazioni societarie ed i mutamenti nella ubicazione dei locali, sono soggetti ad autorizzazione, sulla scorta di denuncia di inizio attività mediante presentazione di appositi moduli.