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Provincia Autonoma di Trento - Turismo

 
 
 
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Agenzie di viaggio
Veduta del lago di Garda con le montagne

 

L'esercizio dell'attività di organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorni nonché di pacchetti turistici in Provincia di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m..

Con le leggi provinciali n. 1 del 18 febbraio 2002 e nr. 3 dell' 11 marzo 2005 sono state introdotte alcune sostanziali modifiche alla disciplina.

Modifiche introdotte dalla legge provinciale 18 febbraio 2002, n. 1
Modifiche introdotte dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 11

Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Turismo, sulla base di apposito modello approvato con determinazione n. 233 dd. 18/7/2002 dal Dirigente del Servizio Turismo, allegando la documentazione stabilita.

L’autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Servizio Turismo previo accertamento dei seguenti requisiti:

  • sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività, aventi i requisiti per ospitare un’attività aperta al pubblico;
  • il richiedente ed il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante 'Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo;
  • sia accertato il possesso dei requisiti professionali di Direttore tecnico da parte del richiedente, o, qualora la responsabilità tecnica dell'agenzia si affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il possesso dei requisiti riferito al direttore medesimo;
  • sia stata stipulata apposita polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
  • sia accertato che la denominazione prescelta non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. Inoltre non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

L'apertura di filiali di agenzie di viaggio non è soggetta ad autorizzazione, ma è necessario comunicare preventivamente l'attivazione delle medesime al Servizio Turismo allegando la documentazione stabilita con determinazione n. 233 dd. 18/7/2002 dal Dirigente del Servizio Turismo ed indicata nell'apposito modello. Il Servizio Turismo provvederà a verificare i requisiti previsti (esistenza di una sede regolarmente autorizzata, estensione dell'assicurazione alla filiale, verifiche sui locali). Le agenzie possono operare con un unico Direttore tecnico, indipendentemente dal numero di filiali aperte.

L’autorizzazione è personale, vale solo per i locali in essa indicati, non può essere ceduta e può essere sospesa o revocata per inosservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. La stessa consente sia l’attività di organizzazione (tour-operator), sia di intermediazione, sia di vendita diretta al pubblico e non differenzia fra le attività di in-coming e di out-going.

Le agenzie di viaggio e turismo sono iscritte nell'apposito Elenco delle agenzie istituito presso il Servizio Turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

I mutamenti nella titolarità compresi quelli determinati da variazioni societarie ed i mutamenti nella ubicazione dei locali, sono soggetti ad autorizzazione, sulla scorta di denuncia di inizio attività mediante presentazione di appositi moduli.

 
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