Definizione
Ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, sono rifugi alpini le strutture ricettive, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, che siano ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica e in zone isolate di montagna non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico ad eccezione degli impianti scioviari (art. 6 della LP 8/93).