La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 222 del 2008, n. 271 del 2009 e n. 132 del 2010, ha attribuito la materia delle “professioni” alla competenza concorrente dello Stato, prescindendo dal settore nel quale l’attività professionale si esplica.
In passato si è sempre pensato che le professioni “turistiche” fossero attinenti al settore “turismo”, dove Regioni e le Provincie Autonome avevano ed hanno tuttora competenza legislativa primaria, e dove in effetti hanno legiferato. Con le sentenze sopra citate, la Corte Costituzionale ha stabilito che le professioni turistiche, ancorché siano legate al settore turismo, rientrano comunque a pieno titolo nella materia generale delle “professioni”, e quindi di competenza legislativa concorrente Stato / Regioni.
Come ha precisato la stessa Corte, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione italiana, stabilisce un principio fondamentale che riserva allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse.
Restano di competenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, le attività di formazione e gli esami di abilitazione professionale.
La circostanza che non esista una legge quadro nazionale che definisca quali siano le professioni turistiche riconosciute e quali siano i requisiti di accesso alle medesime ha di fatto creato un vuoto normativo.
Regioni e Provincie Autonome hanno disciplinato in passato una miriade di professioni diverse, ma ora, a fronte delle sentenze della Corte costituzionale, si ritrovano nella difficoltà oggettiva di applicare le proprie norme.
Regioni e Provincie Autonome hanno quindi chiesto allo Stato di legiferare in materia, adottando una nuova legge quadro sulle professioni, che superi la situazione di stallo che si è venuta a creare.
La richiesta non riguarda solo la figura della guida turistica, come qualcuno potrebbe essere portato a pensare, ma un po’ tutte le professioni turistiche, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo l’accompagnatore turistico, l’assistente di turismo equestre, la guida naturalistica, l’animatore di villaggio turistico, ecc..
Con l’approvazione del “Codice del Turismo” di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, lo Stato ha introdotto la definizione di professione turistica:
articolo 6,
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
Successivamente, in data 3 settembre 2013 è entrata in vigore la legge n. 97/2013 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) la quale all’art. 3, prevede l’abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale.
Articolo 3
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Da segnalare che la suddetta norma non specifica che tipo di attività svolga la guida turistica, quali siano le sue competenze, che tipi di conoscenze ed abilità debba possedere, e nemmeno quali siano i requisiti per poter accedere alla professione.
La nuova normativa consente alle guide turistiche abilitate di esercitare la propria professione in altri Stati membri dell’U.E, di operare in regime di libera prestazione di servizi (detta anche prestazione occasionale) su tutto il territorio italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. E’ altresì racchiusa dalla norma, la previsione generale, della validità in tutto il territorio nazionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, proprio al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.
Alla norma statale, che ha determinato la disapplicazione con effetto immediato delle norme regionali e delle Provincie Autonome in contrasto che invece prevedevano la limitazione dell’esercizio dell’attività di guida turistica agli “ambiti provinciali per i quali è conseguita l’abilitazione”, finora non ha fatto seguito (creando peraltro notevoli difficoltà applicative ed interpretative) un provvedimento di ridefinizione sia del profilo professionale “nazionale” che dei percorsi formativi oltre alla previsione di norme transitorie funzionali al passaggio al nuovo regime.
Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di data 11 dicembre 2015 lo Stato ha provveduto all'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti, individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sentita la Conferenza Unificata, nonché il procedimento di rilascio della stessa abilitazione (norma prevista all’articolo 3, comma 3, della sopra citata legge n. 97/2013).
I siti erano peraltro già stati individuati con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di data 7 aprile 2015, elenco parzialmente modificato con altro Decreto Ministeriale di data 11 dicembre 2015.
La guida turistica risulta ora di fatto sdoppiata in due figure:
· la guida turistica nazionale (per la quale lo Stato deve ancora adottare una normativa che specifichi i contorni della professione, le competenze ed i requisiti di accesso);
· la guida turistica dotata di specifica abilitazione (la sola che potrà avere accesso ai siti individuati nel decreto), in gergo definita guida turistica specializzata.
La Provincia Autonoma di Trento, così come le altre Regioni italiane, dovrà ora porre in essere gli adempimenti per addivenire all’attribuzione delle abilitazioni specifiche alle guide turistiche già abilitate che presenteranno richiesta ai sensi del Decreto Ministeriale del 11 dicembre 2015, seguendo le procedure previste dal Decreto medesimo.
Per quanto attiene la guida turistica nazionale (“normale”) Regioni e Provincie Autonome continuano ad attendere che lo Stato disciplini la figura.
Gli articoli 2 e 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevedono che il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
In tale contesto e su specifico invito dello Stato, è stato costituito un tavolo tecnico in cui le Regioni e le Provincie Autonome stanno elaborato una proposta normativa a disciplina della figura di guida turistica, che lo Stato potrebbe adottare chiudendo definitivamente la situazione di stallo che si è andata a creare.
All’adozione da parte dello Stato di una nuova normativa, farà seguito l’adeguamento della legge provinciale e del relativo regolamento da parte della Provincia di Trento e solo successivamente potranno essere organizzati nuovi esami di abilitazione.
Coloro che risultano iscritti al servizio di avvisi per l’uscita di bandi per la figura di guida turistica, saranno tempestivamente informati nel momento in cui l’attuale situazione di stallo mutasse, tramite invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica segnalata al momento dell’iscrizione.
Nel corso dell'ultimo esame per guida turistica, al fine di favorire la preparazione all'esame da parte dei candidati, la Commissione esaminatrice aveva consigliato la bibliografia presente a questo link.