Secondo quanto definito dalla legge 2 gennaio 1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina” e dalla legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20 e s.m. “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento”, è guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché delle attività di torrentismo e di canyoning;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning”.
La professione di guida alpina si articola in due gradi: