Legge provinciale sugli impianti a fune
Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Individuazione dei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87 legge provinciale sugli impianti a fune, cosi come modificato dall'art. 2 della l.p. 2 dicembre 2010, n. 25.
Individuazione delle direttive in ordine alla presentazione della documentazione in formato digitale da allegare alla domanda di attivazione di tutti i procedimenti di competenza della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 delle legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.
Individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione relative ad attrezzature e infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali, nonché di altre infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili (art. 35, commi 2 e 3 dell'allegato B della L.p. 27 maggio 2008, n. 5).