
Definizione
Ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e succ. mod., e del regolamento di esecuzione approvato con DPP 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. , i campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili e trasportabili per via ordinaria.