Rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate
- L’art. 24 della L.P.15 marzo 1993, n. 8, "Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini", prevede agevolazioni ad associazioni, enti ed i imprese per investimenti in strutture alpinistiche e per la valorizzazione del patrimonio alpinistico provinciale.
Relativamente ad investimenti fissi da parte di imprese in rifugi escursionistici si fa invece riferimento alla L.P. 6/99 “Legge provinciale sugli incentivi alle imprese” presso A.P.I.A.E. (Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche).
- L’art. 30 ter, comma 1 bis, della L.P.15 marzo 1993, n. 8, "Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini", prevede agevolazioni a favore dei gestori dei rifugi alpini caratterizzati da particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali.
- L’art. 30 ter, comma 1 ter, della L.P.15 marzo 1993, n. 8, "Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini", prevede agevolazioni a favore dei proprietari di rifugi alpini o escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per l’acquisto di defibrillatori.
Rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate